Comunicato della società su Romulea-Trastevere, Under 15
Con il presente comunicato la Romulea desidera chiarire un fatto avvenuto durante la gara della categoria U15 tra Romulea e Trastevere che si è svolta domenica 26 febbraio scorso al Campo Roma: a seguito di un fallo commesso da un giocatore del Trastevere, sanzionato con il cartellino giallo dal direttore del gara, uno spettatore che si presume imparentato con un nostro calciatore offendeva l’attaccante del Trastevere; il giocatore in questione, a questo punto, si avvicinava verso il recinto di gioco per rispondere all’offesa e veniva allontanato con una manata al volto da parte dello spettatore.
Il colpo ricevuto dal calciatore non portava conseguenze fisiche ma il gioco rimaneva fermo per alcuni minuti fino all’espulsione dello stesso che era stato preventivamente sostituito dal proprio allenatore, a quel punto l’arbitro sospendeva la gara stabilendo evidentemente che non sussistevano le condizioni per proseguirla.
Relativamente a quanto riportato, la Società vuole esprimere la propria più ferma condanna degli atteggiamenti tenutesi fuori dal campo quali contrari ai valori ed ai principi dello sport che sia la Romulea ed il Trastevere perseguono preminentemente con continuità centenaria.
Preme altresì sottolineare che durante la disputa tutti i giocatori in campo e gli staff di entrambe le squadre, ovvero nessun tesserato ha tenuto atteggiamenti violenti o aggressivi e che la situazione si è normalizzata immediatamente dopo il fatto isolato.
Tutto ciò premesso la Romulea intende dissociarsi da quanto accaduto nella maniera più assoluta, rinnovando senza riserve la condanna del gesto dello spettatore in quanto deprecabile ma che non può e non deve essere attribuito in alcun modo alla Società che certamente non è responsabile né direttamente né soggettivamente.
La Romulea precisa che, anche in considerazione della propria disponibilità dei documenti video che riprendono integralmente il fatto, si riserva di poter agire per vie legali per tutelare il proprio operato e la propria immagine in ogni sede, anche presso la Corte sportiva di Appello qualora il giudice sportivo non disporrà l’auspicabile ripetizione della gara addebitando illegittimamente la sospensione della stessa alla Romulea.